Pignoramento

Il Pignoramento su Imprese Insolventi

L’anno appena trascorso ha messo a dura prova le attività degli studi legali per via del repentino cambiamento del contesto socio-economico che il paese si è trovato a fronteggiare a causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. L’ultimo Decreto Ministerialen. 129/2020, in vigore dal 21 ottobre – ha spostato il termine della sospensione dei pignoramenti e delle notifiche, portando la possibilità di ripresa di queste misure al 31 dicembre 2020. Successivamente, il Milleproroghe (decreto n. 183/2020) ha prorogato la sospensione al 30 giugno 2021. I principali destinatari di questa proroga sono i debitori nei confronti del Fisco. Le attuali disposizioni non riguardano, infatti, i creditori privati (persone fisiche o giuridiche), per i quali il pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi restano una via percorribile.

In un’ottica di recupero del credito, per gli avvocati è sempre più necessario e funzionale raccogliere elementi che rispecchino la reale situazione del debitore, che in questo periodo può essere mutata, in particolar modo se si fa riferimento alle aziende.

Per definire la reale situazione finanziaria del debitore, è buona norma richiedere un servizio che offra l’aggiornamento e l’ampliamento dei dati anagrafici di partenza. Alle informazioni identificative dell’impresa, infatti, si possono aggiungere i dati di reperibilità e le informazioni di contatto, individuate tramite fonti sia ufficiali che ufficiose, che permettano di notificare gli atti relativi al pignoramento con maggior sicurezza.

Il profilo del debitore risulta poi più definito operando un approfondimento che comprenda i rapporti bancari o postali e le relative referenze, rintracciabili su tutto il territorio nazionale. I rintracci di questo tipo permettono al legale di aumentare l’efficacia del pignoramento mobiliare presso il debitore, avendo chiara la reale movimentazione dei conti e la verifica di eventuali pagamenti protestati.

Inoltre è possibile identificare le partecipazioni dell’impresa o dei soci aggredibili. Questa informazione può essere cruciale per procedere al pignoramento di quote societarie. Si tratta di una tipologia di pignoramento specifica, normata dall’articolo 2471 del Codice Civile, per la quale il creditore può pignorare la parte posseduta dal debitore senza seguire la forma del pignoramento presso terzi.

La procedura di pignoramento del conto corrente aziendale richiede tempistiche specifiche dilatate: gli atti giuridici non sono immediati. I creditori dovranno infatti, tramite un avvocato, predisporre l’atto di intimazione al pagamento, (precetto o decreto ingiuntivo) che il creditore notifica al debitore, per procedere al congelamento delle cifre sul suo conto corrente relative al suo credito. Gli atti da predisporre sono:

  • il titolo esecutivo ovvero un decreto ingiuntivo o l’accertamento esecutivo di una sentenza

  • l’atto di precetto

  • l’atto di pignoramento, che viene inviato sia alla banca dove il conto corrente è aperto che al debitore stesso.

Solo a questo punto, le somme presenti sul conto possono essere congelate. Bisogna comunque sottolineare che il conto, anche dopo la notifica non sarà immediatamente pignorato: è infatti necessaria l’autorizzazione di un giudice. Tra la data di notifica del pignoramento e l’udienza in cui il giudice si pronuncia sul pignoramento, tutti i movimenti del conto (versamenti, bonifici, accrediti) vengono congelati in attesa di pronunciamento. I tempi tra la notifica del pignoramento e l’udienza possono variare da settimane a mesi.

Nel recupero crediti giudiziale, è bene valutare la possibilità di rintracciare le somme dovute al creditore presso più fonti. Nel caso di società operanti in ambito B2B, l’avvocato può richiedere per conto del proprio assistito un rintraccio dei clienti della controparte giuridica.

Il rintraccio clienti si compone di attività investigativa che si concentra sull’indagine approfondita dei soggetti con cui il debitore possa intrattenere (o aver intrattenuto) una serie di rapporti commerciali. Queste indagini si avviano per delineare la consistenza del rapporto commerciale e valutare la fattibilità di un eventuale procedimento esecutivo. Determinare l’esistenza di crediti di fornitura in capo ai clienti consente poi procedere al pignoramento presso terzi direttamente su questi ultimi.

Il pignoramento presso terzi consiste in una forma di esecuzione forzata che viene messa in atto non nei confronti diretti del debitore, ma nei confronti dei debitori del debitore, quindi di “terzi”. Questa pratica comincia quando viene prodotto un atto di notifica indirizzato al debitore e al debitore del debitore (il terzo pignorato).

L’atto viene notificato tramite ufficiale giudiziario e serve ad evitare che il terzo possa versare le somme da lui dovute al debitore, andando contro le esigenze del creditore precedente. Quando il terzo riceve l’atto di notifica, ha l’obbligo di trattenere gli importi richiesti nell’atto e di non cederli al suo creditore (il debitore principale). Sarà poi il Giudice, in udienza (stabilita nell’atto di pignoramento) a ordinare al terzo di versare le somme che avrebbe dovuto corrispondere al precedente creditore.

Fonte: Studio Cataldi 

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