Nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo la riforma Cartabia stabilisce che è onere del creditore opposto avviare la mediazione

La data del 30 giugno 2023 sarà in futuro ricordata  come la data che ha decretato la fine del processo cartaceo.

Dal 1° luglio chi intende introdurre una controversia davanti a qualunque giurisdizione, incluso il Giudice di pace, il Tribunale delle Acque pubbliche, il Tribunale per i minorenni ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici, può farlo solo con deposito telematico e con atti informatici.

L’obbligatorietà del deposito telematico vale per tutti gli atti del processo compresi quelli introduttivi del giudizio.

Ma la data del 30 giugno 2023  registra anche l’entrata in vigore dell’ultima tranche di novità della Riforma Cartabia relative all’istituto della mediazione civile e commerciale.

La mediazione è obbligatoria adesso non solo per le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma anche in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, subfornitura e  società di persone.

Cambia di conseguenza la disciplina delle spese di mediazione. Le spese di avvio e quelle per il primo incontro sono dovute da ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. Se la mediazione si conclude senza l’accordo, non sono dovuti ulteriori importi.

Per anni la giurisprudenza di merito e di legittimità sono state in disaccordo sulla questione. Difficile stabilire chi, tra debitore e creditore, avesse l’onere di avviare la mediazione in fase di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ora, con l’intervento del legislatore, tutto questo viene sancito nero su bianco dalla riforma Cartabia.

L’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 su questo aspetto, infatti, è molto chiaro: al comma 1 dispone infatti che “nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.

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