pignoramento dello stipendio o della pensione

Pignoramento dello stipendio o della pensione

E’ possibile pignorare lo stipendio o la pensione di un individuo? Come funziona?

Al fine di recuperare i propri crediti, il creditore può aggredire direttamente le somme di cui il debitore è titolare a titolo di retribuzione o di trattamento pensionistico.

In tale ambito, ci sono diversi strumenti in mano al creditore per soddisfare il proprio credito. Uno di questi strumenti, è il pignoramento dello stipendio o della pensione. A questo proposito, la legge, considerando la funzione sociale della retribuzione e dei trattamenti pensionistici, ammette la possibilità di pignorare salari e pensioni ma entro determinati limiti finalizzati a preservare il cosiddetto minimo vitale e a garantire un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni primari.

Come funziona il pignoramento dello stipendio o della pensione

Uno degli strumenti di recupero coattivo in mano al creditore, è proprio quello del pignoramento dello stipendio o della pensione. Questo, prendendo in considerazione la funzione sociale della retribuzione, è soggetto a delle regole specifiche che integrano la disciplina del pignoramento prevista per la generalità dei crediti.

Quali sono i limiti imposti?

La legge prevede il creditore può rifarsi sulle somme dovute al lavoratore a titolo di stipendio nella misura massima di un quinto da calcolarsi sull’importo netto della retribuzione, in altre parole, dopo aver effettuato le ritenute fiscali e previdenziali di legge.

Facendo un esempio pratico, se il lavoratore percepisce uno stipendio netto di 1.000 euro al mese, potrà essere pignorato un massimo di 200 euro al mese.

Il limite di un quinto dello stipendio netto riguarda la generalità dei crediti; ci sono però dei “limiti speciali”. In particolare, la norma codicistica prevede dei limiti diversi a seconda della natura del credito per il recupero del quale è stato disposto il pignoramento presso terzi. Più nello specifico, se si tratta di crediti alimentari, il pignoramento dello stipendio può essere fatto nella misura autorizzata dal presidente del tribunale. Se si tratta invece di crediti degli enti pubblici per tributi non pagati o per altri tipi di credito resta fermo il limite di un quinto dello stipendio, da calcolarsi sull’importo netto.

Nel caso in cui, sullo stesso stipendio coesistano crediti alimentari e crediti di altra natura la somma complessivamente pignorata non può eccedere la metà dell’importo dello stipendio, sempre da calcolarsi al netto delle ritenute.

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