decreto ingiuntivo

Contestazione clausole vessatorie e decreto ingiuntivo

La Corte di Giustizia Europea tutela i consumatori: anche se il decreto ingiuntivo non ha ricevuto opposizione, la questione può essere sottoposta al giudice dell’esecuzione.

Se in un contratto con un consumatore sono inserite delle clausole vessatorie, il creditore, in forza del contratto può ottenere un decreto ingiuntivo, e allo stesso tempo, il debitore può contestare le suddette clausole anche se non ha presentato opposizione al decreto stesso facendolo diventare definitivo.

Questo, il debitore lo può fare in sede di opposizione all’esecuzione forzata.

A queste conclusioni è sopraggiunta la Corte di Giustizia. Vale a dire che, secondo il giudice dell’UE, il consumatore è sempre tutelato, senza che le decadenze previste dalla legislazione del proprio Stato possano limitare i suoi diritti.

Un esempio pratico

Per capire meglio, proponiamo un esempio specifico.

Mettiamo caso che un cittadino sottoscriva un contratto con una finanziaria, e in tale contratto sono presenti clausole abusive. Passano alcuni mesi, ed il debitore inizia a non pagare le rate, così la controparte richiede e ottiene dal giudice il decreto ingiuntivo. Il debitore non presenta opposizione, scadono i quaranta giorni, e il decreto diventa definitivo. A questo punto il creditore decide di proseguire con un’azione esecutiva, e a questo punto interviene il debitore con l’opposizione, contestando le clausole vessatorie. Per il creditore l’eccezione è tardiva: l’opposizione andava svolta a suo tempo, contro il decreto ingiuntivo. A questo punto però, interviene la Corte di Giustizia a sostenere che anche lo stesso giudice dell’esecuzione può, per la prima volta, rilevare l’abusività delle clausole vessatorie presenti nel contratto sottoscritto dal consumatore.

La normativa italiana

Secondo la normativa italiana, però, il giudice dell’esecuzione non può né effettuare una nuova valutazione dei fatti a fondamento di un titolo esecutivo, né modificare gli effetti della cosa giudicata.

La questione è finita così all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea per capire se il diritto dell’UE, riguardante le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, osti a questa normativa nazionale.

La conclusione portata dalla Corte di Giustizia Europea prevede che se la valutazione sulla (non) abusività delle clausole contrattuali non è motivata nel decreto ingiuntivo, il consumatore potrà proporre opposizione all’esecuzione. Vietare al giudice dell’esecuzione di effettuare, per la prima volta, la valutazione del carattere abusivo delle clausole soltanto per via del giudicato implicito del decreto ingiuntivo rende impossibile eseguire un controllo dell’abusività in qualsiasi fase del procedimento.

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