Casellario giudiziale: cos’è? Quali informazioni contiene?

Il casellario giudiziale è un documento che rende possibile venire a conoscenza di tutti i provvedimenti giudiziari e amministrativi di un determinato soggetto.

Come specificato dal Ministero della Giustizia, il certificato del casellario giudiziale “contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all’esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno – i provvedimenti relativi ai fallimenti – i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008 – i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi)”.

Molto spesso, questo documento viene richiesto dai datori di lavoro prima di procedere alla formalizzazione dell’assunzione. Come mai? Perché, come chiarito sopra, il casellario giudiziale permette al datore di lavoro di risalire a tutti i rapporti che il futuro dipendente ha avuto con la giustizia, in particolar modo, quelli penali.

Ma più nel dettaglio, cosa viene riportato nel casellario giudiziale? Quali sono le informazioni contenute?

Il decreto del Presidente della Repubblica del 2002 contiene specificatamente l’elenco di tutti i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, lo stesso contiene anche tutte le iscrizioni che non vanno annotate nel certificato. Ad esempio, non possono comparire sul certificato le condanne per le quali è stato ordinato il beneficio della “non menzione” o le condanne in relazioni alle quali è stata applicata in modo definitivo l’amnistia.

Nello specifico, nel certificato sono iscrivibili tutti i principali provvedimenti in materia penale tra i quali:

  • le sentenze di condanna definitive e i provvedimenti definitivi concernenti le pene;
  • i provvedimenti concernenti le pene accessorie;
  • i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità oppure che hanno disposto una misura di sicurezza;
  • i provvedimenti definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione;
  • i provvedimenti del pubblico ministero;
  • i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
  • i provvedimenti definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  • i provvedimenti giudiziari relativi alla riabilitazione.

Altresì sono iscrivibili alcuni provvedimenti civili; in particolare:

  • le sentenze di interdizione e inabilitazione, quelle di revoca nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
  • i provvedimenti relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

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