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Protesto: tutto quello che c’è da sapere

Quando si verifica un protesto? In quali casi si viene iscritti nel Registro dei Protesti? Quanto dura questa situazione?

Partiamo dall’inizio, il protesto può essere definito come la forma di contestazione di un mancato o ritardato pagamento rispetto alla data stabilita. In altre partole, il protesto si verifica all’accadere di una delle seguenti circostanze:

  • viene effettuato un ordine di pagamento con un assegno a vuoto, ovvero un assegno scoperto in tutto o in parte perché sul conto corrente non ci sono soldi a sufficienza;
  • viene emesso un assegno o un pagamento post-datato e, al momento dell’incasso, non ci sono abbastanza soldi sul conto;
  • viene emesso un assegno falso, contraffatto o compilato in maniera incompleta per evitare che il beneficiario possa incassare l’importo dovuto.

Definiamo protesti bancari quelli che rientrano nei problemi con i pagamenti di assegni; mentre quelli che hanno a che fare con mutui, prestiti o altri finanziamenti vengono definiti protesti cambiari.

Il protesto porta all’iscrizione nell’apposito Registro dei protesti, il che di per sé rappresenta un ostacolo per ottenere un qualcosa da una banca.

Il primo passo consiste nel cosiddetto “avviso di levata”, ovvero, la comunicazione al debitore, dell’apertura del procedimento nei suoi confronti.

A questo punto, il debitore ha 60 giorni di tempo per pagare quanto dovuto più gli interessi, le spese e l’eventuale penale. In questo modo, eviterà il precetto ed il successivo pignoramento. Se il pagamento non avviene entro i 60 giorni dalla data di comunicazione, si passa alla fase 2 della procedura, quella della “levata di protesto”. La levata di pretesto è un documento contenente i dati del debitore e le informazioni riguardanti il titolo di credito contestato. A questo punto il documento finisce nel bollettino dei protesti, che viene trasmesso alla competente Camera di Commercio, la quale protocolla e pubblica il bollettino entro 10 giorni dalla data in cui l’ha ricevuto.

Il debitore a questo punto si trova davanti diverse possibilità. Le informazioni sul bollettino possono essere modificate, se il pagamento avviene entro un anno dalla levata di protesto; sospese si il pagamento avviene oltre l’anno o annullate se il protesto è scattato per errore o in seguito ad una procedura illegittima.

Altrimenti, si arriva al terzo step della procedura, ovvero l’iscrizione al Registro dei protesti. A questo punto, il debitore si troverà a dover pagare quanto pattuito con l’aggiunta di: interessi di mora; spese di iscrizione e di gestione al registro; penale del 10% di quanto dovuto.

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